Art. 7.
(Contratti di servizio e certificazione).

      1. I rapporti tra gli enti locali ed i gestori sono regolati da contratti di servizio.

 

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In tali contratti, anche in attuazione dei princìpi definiti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'uguaglianza di opportunità di accesso degli utenti nella distribuzione dei servizi sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle eventuali tariffe massime, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente locale, le conseguenze degli inadempimenti e le condizioni del recesso anticipato dell'ente locale.
      2. Le società che gestiscono i servizi di cui all'articolo 2 sono tenute alla certificazione di bilancio. In caso di gestione di più servizi da parte di un unico soggetto o di uno stesso servizio in più ambiti territoriali o di uno stesso servizio con diverse tipologie ovvero in caso di contemporaneo svolgimento di attività non strettamente connesse al servizio pubblico, è obbligatoria la separazione contabile.
      3. È esclusa la partecipazione di amministratori e dirigenti dell'ente locale, nonché di loro coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, agli organi di gestione dei pubblici servizi affidati dallo stesso ente locale.